Statuto

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ALL. “A” ALL’ATTO RACC. N° 2656

STATUTO

Articolo 1
E’ costituita una Fondazione denominata “PESCARA CELL FACTORY FOUNDATION O.N.L.U.S.”.
La Fondazione non ha scopo di lucro e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Le finalità e le attività della Fondazione si esauriscono nell’ambito del territorio regionale.

Articolo 2
Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3
Scopi
La Fondazione è un ente morale, con finalità esclusive di solidarietà sociale ed opera, in particolare, nel settore della ricerca scientifica svolta direttamente, ovvero affidata ad altre organizzazioni con analoghe finalità quali Aziende Sanitarie, Ospedali, Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con apposito regolamento governativo (D.P.R. 20marzo 2003, n. 135).
Lo scopo della Fondazione è la ricerca sulle cellule staminali e la medicina rigenerativa e la valorizzazione al meglio del polo onco-
ematologico/trasfusionale della A.S.L. di Pescara contribuendo all’acquisizione ed alla diffusione delle nuove conoscenze scientifiche maturate nel campo delle malattie del sangue stabilendo prioritariamente con la ASL di Pescara ogni opportuno rapporto contrattuale finalizzato alla azione appena configurata. Onde perseguire lo scopo predetto la “PESCARA CELL FACTORY FOUNDATION O.N.L.U.S.” opera nei seguenti ambiti:

1- Il miglioramento dei livelli di cura oggi ottenibili con le terapie convenzionali ed in definitiva la qualità di vita dei pazienti emopatici.
2- Un forte impulso nei riguardi delle attività di ricerca con un focus particolare sulla riduzione dei tempi necessari al trasferimento delle scoperte provenienti dalla ricerca di base dai banchi di laboratorio al letto del paziente.
3- Un intervento specifico su alcuni degli aspetti più significativi di una sanità moderna quali la medicina sperimentale, la medicina traslazionale e l’assistenza con la cura personalizzata per l’individui.
4- Il sostegno ed il potenziamento dei punti più qualificanti della ricerca con un rilievo particolare al tema delle stem cells ed al suo enorme potenziale applicativo che riguarda la sperimentazione, la diagnostica, l’oncogenesi, il trapianto e la medicina rigenerativa. La presenza presso la Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara di nuovi laboratori “Good Manufacturing Practice”
(GMP) organizzati in CELL FACTORY consentirà di produrre “in house” popolazioni cellulari espanse, modificate in laboratorio ed “armate” in grado di riparare tessuti ed organi danneggiati e di fornire nuove chance di cura per un certo numero di affezioni mortali tra cui le malattie ematologiche maligne (leucemia, linfoma, mieloma).
5- L’intervento da parte di una organizzazione no profit dedicata ad affrontare in modo prevalente le problematiche riguardanti la necessità di colmare il gap esistente tra ricerca scientifica e pratica clinica. Come è noto tale distanza è notevolmente ampia ed i rimedi, molto dispendiosi, non sempre possono essere messi rapidamente in atto negli ambiti strettamente istituzionali nei quali prevalgono in genere differenti priorità organizzative e di bilancio.
6- La promozione di progetti di studio riguardanti la ricerca onco – ematologica finalizzata a valorizzare in senso lato il Centro Onco-Ematologico e Trasfusionale dell’Ospedale di Pescara con compiti precipui per l’attività di “fundraising” e l’organizzazione di tutte le iniziative e le manifestazioni utili per raggiungere questo scopo. A tale riguardo la Fondazione potrà gestire le attività di ricerca onco-ematologica sviluppandole anche in modo autonomo, coprendo interamente o in parte i costi sostenuti (ricercatori,
apparecchiature, reagentario, materiali e servizi) attraverso la raccolta di fondi pubblici o privati e/o la partecipazione a bandi di ricerca.
7- La promozione e la conduzione diretta od indiretta della ricerca di base, traslazionale e clinica in campo onco-ematologico e trasfusionale nonché la sperimentazione in terapia cellulare con l’impiego dei prodotti dell’ingegneria dei tessuti a scopo terapeutico ovvero di trapianto perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
8- Lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al miglioramento degli standard attuali per l’inquadramento e la cura delle emopatie e di altre patologie trattabili con la terapia cellulare.
9- L’offerta di attività di assistenza sanitaria in campo onco-ematologico nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
10- Il patrocinio, l’organizzazione, la gestione e l’attuazione di qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione per il raggiungimento dei propri scopi e promuovere la formazione e l’aggiornamento di ricercatori.

La Fondazione potrà altresì:
– curare la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare il dialogo e il dibattito sui problemi dello sviluppo;
– Svolgere qualunque attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, compreso il recupero dei centri storici, nonché del patrimonio urbanistico e del patrimonio letterale e orale;
– Curare ricerche, studi, convegni, viaggi di studi, attività di informazione nell’ambito degli scopi sociali;
– Svolgere qualsiasi attività a favore dei giovani che tenda a favorire gli scambi sulla conoscenze e le esperienze scientifiche, sociali, culturali e ambientali.
Inoltre la Fondazione faciliterà gli scambi d’informazione scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la
corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo.
La Fondazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e private competenti nell’organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla collettività. Ai fini predetti la Fondazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse
da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Nell’ambito degli scopi istituzionali la Fondazione potrà svolgere le proprie attività autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, anche mediante partecipazione a società miste, fermo restando il perseguimento
dei fini di solidarietà sociale e di assenza di lucro.
La Fondazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate
finalità.

Articolo 4
Attività direttamente connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, l’acquisizione di diritti e beni materiali ed immateriali, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o società di capitali, nonché partecipare a società del
medesimo tipo;
f) patrocinare, promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, corsi di formazione curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico
contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale ed i relativi addetti ed il pubblico;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
h) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5
Vigilanza
L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vita della Fondazione..
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e a tutti gli organi della Fondazione, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione dell’organo-contabile.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 9
Fondatori
E’ Fondatore colui che ha sottoscritto l’atto costitutivo.
E’ in facoltà del socio Fondatore attribuire, a suo insindacabile giudizio, il medesimo status di socio Fondatore ai nuovi ammessi, attribuendo agli stessi i medesimi poteri e le medesime prerogative spettanti al socio Fondatore.
ll Fondatore e i nuovi ammessi ad esso parificati, con voto a maggioranza semplice, nominano due dei tre membri del consiglio direttivo.

Articolo 10
GRUPPO AMICI DELLA FONDAZIONE
Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o
pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali,
faranno parte del “Gruppo amici della Fondazione” ed hanno diritto alla nomina di un consigliere, da eleggere a maggioranza semplice

Articolo 11
Soggetti Benemeriti della fondazione
Possono essere nominati “Soggetti Benemeriti della fondazione” le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo per essersi distinti in attività culturali e/o sociali ovvero per la attività svolta in favore della Fondazione o di sue iniziative.
I Soggetti Benemeriti della fondazione non sono tenuti al versamento di alcun contributo, neppure di gestione, e non hanno diritto di esprimere membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza di due terzi l’esclusione degli amici della Fondazione e dei soggetti benemeriti della fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti
previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti
della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo di diritto anche
per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Ciascun partecipante al “gruppo amici della fondazione” e ai “soggetti benemeriti della fondazione” possono, in ogni momento, recedervi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ed escluso ogni diritto ad ottenere una qualsiasi quota del fondo e/o del patrimonio della fondazione.
I fondatori possono recedere dalla fondazione non prima di dieci anni dalla sua costituzione, con comunicazione scritta e preavviso di almeno sei mesi, ed il recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso.
Il fondatore che abbia manifestato il recesso non ha diritti sul fondo e sul patrimonio della Fondazione, mentre restano ferme le obbligazioni di contribuzione assunte fino al momento della manifestazione di recesso.

Articolo 13
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– i Fondatori;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente della Fondazione;
– Il Gruppo Amici della Fondazione;
– I soggetti benemeriti della Fondazione;
– il Comitato Scientifico;
– l’Organo tecnico-contabile.

Articolo 14
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto tre membri due dei quali nominati dai fondatori, ed uno nominato dal “Gruppo amici della fondazione”. I fondatori hanno pure la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla
scadenza del Consiglio. Il Consiglio direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
– eleggere tra i propri membri il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente della Fondazione, determinando le deleghe da attribuire a questi ultimi;
– stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
– approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; – fissare i criteri per divenire Amici della Fondazione e soggetti benemeriti della Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere
alla relativa nomina;
– deliberare l’ammissione tra gli Amici della Fondazione di soggetti cui spettino i medesimi diritti, facoltà e obblighi previsti dal presente statuto per i soci fondatori;
– individuare gli eventuali settori di attività della Fondazione;
– nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
– nominare l’organo tecnico-contabile.
Ai Membri del Consiglio Direttivo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l’entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente
del Collegio Sindacale delle S.p.A.

Articolo 15
Convocazione e quorum
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (tra cui fax ed e-mail) inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza ai recapiti comunicati alla Fondazione; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati per teste. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno metà dei consiglieri. E’ autorizzata la partecipazione in videoconferenza. Il Consiglio delibera a maggioranza.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d’età tra quelli nominati dai Fondatori.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16
Presidente e Vice Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando
avvocati. Egli resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori
di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo ed esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Esso inoltre esercita le funzioni delegate eventualmente indicate dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina.

Articolo 17
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente
qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente
il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
Ai Membri del Comitato Scientifico può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l’entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente
del Collegio Sindacale delle S.p.A.

Articolo 18
Organo tecnico-contabile
L’organo tecnico-contabile è composto da dottori commercialisti iscritti all’albo dei revisori legali.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare all’uopo un organo individuale o un Collegio composto da due o tre membri
L’organo tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.
L’organo tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell’organo tecnico-contabile. L’organo tecnico-contabile resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Il compenso a favore dei componenti dell’Organo tecnico-contabile è deliberato dal Consiglio Direttivo, nei limiti indicati dall’art. 10, sesto comma del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni

Articolo 19
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 22
Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente da due arbitri designati, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà Pescara.

Articolo 25
Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

Firmato in originale in calce ed a margine: MARIO DI GIULIO – MICHELE D’AMBROSIO NOTAIO